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Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle
province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
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